La circolare 3181/2016 dei VVF autorizza il progettista ad affidare la protezione di edifici e beni tutelati dallo stato a sistemi antincendio ad aerosol
Nella progettazione antincendio per questa tipologia di attività normate, può emergere l’inapplicabilità di alcune prescrizioni delle regole tecniche di settore, a causa dei vincoli stessi che gravano sul bene tutelato.
Le caratteristiche morfologiche e strutturali degli edifici e dei beni tutelati, rendono talvolta difficoltosa l’applicazione delle misure contenute nelle regole tecniche, attuabili in alcuni casi solo attraverso interventi invasivi, incompatibili con i vincoli storico-artistici posti sull’immobile. In questi casi si ricorre all’istituto della deroga che consente al progettista, nella quasi totalità dei casi, attraverso un’attenta valutazione dei rischi, la determinazione di misure alternative a quelle previste nelle regole tecniche.
Visto che alcune deroghe sono ricorrenti, per venire in aiuto ai progettisti, i VVF hanno pubblicato la Circolare 3181/2016, nella quale si stabiliscono i criteri generali per procedere, negli edifici sottoposti a tutela, alla progettazione antincendio attraverso la valutazione del rischio e l'individuazione di misure compensative e di soluzioni tecniche, in deroga a quelle previste nelle regole tecniche specifiche.
Nella circolare in oggetto, che prende in considerazione le linee guida istituite dai VVF congiuntamente con il MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), sono proposte soluzioni tecniche che possono essere adottate dal progettista per la richiesta di deroga alle regole tecniche di prevenzione incendi.
IL CAMPO DI APPLICAZIONE
Il campo di applicazione della linea guida è quello della progettazione, in deroga, degli edifici sottoposti a tutela, destinati a contenere attività dell’allegato 1 al D.P.R. 1 agosto 2011 aperte al pubblico quali ad esempio, attività 41, 65, 66, 67, 71, 78, ecc.
In questo ambito, dal punto di vista metodologico, la linea guida prevede la preliminare valutazione del rischio di incendio (per gli occupanti e per i beni tutelati) e, sulla base di questa, la determinazione di una strategia composta di soluzioni tecniche affinché sia assicurato un grado di sicurezza antincendio equivalente a quello della regola tecnica alla quale si intende derogare.
Le soluzioni tecniche in deroga, contenute nella linea guida, affidano la compensazione del maggior rischio d’incendio, derivante dal mancato rispetto delle regole tecniche di settore, all’azione sinergica e complementare delle soluzioni conformi derivate dal decreto ministeriale 3 agosto 2015, modulate per il caso specifico, e delle misure aggiuntive, anche di tipo gestionale, per la salvaguardia degli occupanti e dei beni tutelati.
La circolare sottolinea anche che il corretto utilizzo della guida nella progettazione in deroga alle norme vigenti prevede la sua adozione completa: dalla valutazione del rischio all'insieme di soluzioni proposte, perché solo in questo modo è assicurata l'integrità delle salvaguardie poste in alternativa alla regola tecnica alla quale si intende derogare.
Analizziamo ora in dettaglio le linee guida oggetto di questo articolo. Gli edifici aperti al pubblico e sottoposti a tutela costituiscono un caso a parte nell’insieme delle attività a rischio di incendio.
I criteri essenziali nei riguardi della sicurezza degli incendi (e quindi le regole tecniche che da questi derivano) per una costruzione si possono sintetizzare in:
- la capacità portante dell’edificio deve essere garantita per un periodo di tempo determinato
- la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all’interno delle opere, e alle opere vicine, devono essere limitate
- gli occupanti devono poter lasciare l’opera o essere soccorsi altrimenti
- deve essere considerata la sicurezza delle squadre di soccorso.
Risulta evidente come tutti gli obiettivi siano principalmente orientati, come ovvio, alla salvaguardia della vita umana ed eventualmente delle proprietà di terzi.
Per gli edifici storici, la prospettiva deve invece cambiare: oltre alla protezione della vita umana, diventa importante poter garantire la conservazione dell’edificio (e dei suoi contenuti storici) che, ovviamente, dovrebbe necessariamente essere garantita anche in caso di incendio.
È noto che gli incendi costituiscono di fatto una delle maggiori cause, assieme ai terremoti ed alle distruzioni volontarie, della perdita nel passato di edifici storici.
In Italia le regole tecniche di prevenzione incendi trattano, in generale in modo prescrittivo, una serie di attività (alberghi, scuole, ospedali, uffici etc.) o di aree a rischio specifico (archivi, depositi,centrale termica, gruppi elettrogeni etc.)
Nelle regole tecniche, generalmente pensate per la sicurezza di attività realizzate in edifici di nuova costruzione, si stabiliscono, come per tutte le norme di tipo prescrittivo, degli “standard” che, se applicati, garantiscono il necessario livello di sicurezza per l’attività; l’adeguamento può diventare molto difficile o addirittura impossibile in presenza dei vicoli propri di un edificio tutelato.
Le norme di prevenzione incendi non prendono infatti in considerazione le problematiche proprie degli edifici storici, dettando prescrizioni generali per ogni tipo di edificio; precursori della Circolare 3181/2016 sono il D.M. 20/05/1992 n. 569 “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre” ed il D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”
In molti casi, proprio per la forte attrattiva che presentano gli edifici storici per il loro pregio architettonico o per i contenuti, vengono introdotte in questi edifici delle nuove destinazioni d’uso che comportano la completa applicazione delle regole tecniche esistenti, come se si trattasse di un nuovo edificio.
Le inevitabili criticità possono essere risolte attraverso il procedimento di deroga, dove soluzioni ad hoc individuate sul particolare edificio vengono esaminate, oltre che dal Comando P.le VV.F., anche dal Comitato Tecnico regionale istituito presso la Direzione Regionale (art. 7 del D.P.R. 151/11).
Il D.P.R. 151/11 riporta nell’elenco in allegato I al n. 72 l’attività descritta come: “Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato”.
In generale, quindi, il D.P.R. 151/11 sembra indicare che si debba considerare presente l’attività n. 72 se in un edificio storico soggetto a tutela viene realizzato o è presente un’attività contenuta nell’allegato I (e quindi a maggior rischio di incendio - e del resto già soggetta di per sé all’applicazione del D.P.R. stesso) o in presenza di alcune tipiche destinazioni d’uso per un edificio storico quali biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizione e mostre.
Con nota del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica prot. 4756 del 09/04/2013 sono state forniti alcuni chiarimenti interpretativi che sembrano circoscrivere la effettiva assoggettabilità al punto 72 alle sole attività aperte al pubblico e limitatamente alla parte di edificio effettivamente occupata. L’attività n. 72 ricade in Categoria C (maggior rischio) ed è quindi necessario, prima di poter presentare la SCIA di cui all’art. 4 del D.P.R .151/11, ottenere parere positivo sulla valutazione del progetto (art. 3 D.P.R. 151/11); il controllo da parte del competente Comando P.le VV.F. è in questo caso obbligatorio con il rilascio del CPI (art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/11).
LE CRITICITA’ PER UNA GENERICA ATTIVITA’
L’intervento di adeguamento in un ambiente tutelato presenta numerosi vincoli che possono rendere difficoltosa l’applicazione degli standard generali dettati dalle norme di tipo prescrittivo, pensate per le nuove costruzioni. Le regole tecniche prescrittive di prevenzione incendi seguono quasi sempre uno schema tipico, in estrema sintesi vengono indicati standard per:
- la localizzazione
- la compartimentazione e le comunicazioni
- la resistenza al fuoco delle strutture
- la reazione al fuoco dei materiali
- l’esodo dei presenti
- la ventilazione
- le aree ed impianti a rischio specifico (depositi, servizi tecnologici come impianti di riscaldamento, di condizionamento e di ventilazione, autorimesse, locali di riunione e di trattenimento e simili)
- gli impianti elettrici
- i mezzi ed impianti antincendio (naspi, idranti, sistemi di spegnimento automatico)
- gli impianti di rivelazione ed allarme di incendio
- la segnaletica di sicurezza
- la gestione della sicurezza e dell’emergenza.
In generale gli interventi più difficoltosi da gestire riguardano la realizzazione di compartimentazioni antincendio con l’inserimento di porte REI, l’adeguamento della resistenza al fuoco delle strutture portanti (in particolare per tetti e solai in legno), delle vie di esodo, delle ventilazioni, la realizzazione di sale riunione o di intrattenimento (ancora vie di esodo, compartimentazioni), di magazzini e depositi (compartimentazioni, ventilazioni).
Altrettanto problematico può risultare l’adeguamento impiantistico, ad esempio per il passaggio degli impianti elettrici e per la climatizzazione (soprattutto nei confronti del mantenimento delle compartimentazioni esistenti), per l’installazione di naspi o idranti o di impianti di rivelazione ed allarme e di spegnimento automatico ove necessari. A questo proposito va evidenziato come l’intervento in un edificio tutelato richieda in ogni caso una particolare sensibilità progettuale, privilegiando scelte di più facile inserimento e meno invasive.
L’unicità tipica di un edificio tutelato mal si accorda con il ricorso a standard prescrittivi, utilissimi nella maggior parte dei casi; è difficile poter utilizzare un approccio standardizzato su strutture che certamente standard non sono e tali devono essere mantenute. Il ricorso ad analisi in deroga costituisce di fatto l’unica soluzione a molte situazioni diversamente non gestibili.
Va evidenziato che la valutazione dei provvedimenti di sicurezza equivalente deve basarsi, più che su tentativi di avvicinamento agli standard normativi, ad una attenta analisi dei punti di deroga e del conseguente aggravio di rischio, valutando in funzione degli obiettivi che derivano dai punti di deroga richiesti (sicurezza delle persone, resistenza al fuoco delle strutture ecc..) il possibile comportamento dell’edificio sotto l’azione di un incendio e le conseguenti misure di sicurezza aggiuntive per realizzare un adeguato livello di sicurezza.
A questo proposito è utile ricordare che oggi si può valutare in modo quantitativo e non solo qualitativo le misure di sicurezza alternative scelte attraverso lo strumento della analisi prestazionale (D.M. 9/5/07).
Se si esamina il problema sotto il profilo degli obiettivi da raggiungere, infatti, è possibile valutare delle ipotesi che ricerchino di trovare soluzioni compatibili con i vincoli dell’edificio e in grado di assicurare il livello di sicurezza richiesto.
Analisi svolte correttamente con modelli di valutazione delle conseguenze di un incendio di progetto possono ad esempio permettere di valutare la protezione di percorsi di esodo di lunghezza maggiore a quella indicata dalla regola tecnica dagli effetti del fumo e del calore, analizzando ad esempio anche gli effetti di sistemi attivi di estrazione fumo, o di un impianto di spegnimento incendi.
LE DEROGHE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO
Oggigiorno sono disponibili sul mercato una enorme varietà di dispositivi di protezione attiva non esplicitamente prescritti da regole tecniche (water mist, aerosol, sistemi a campionamento, etc.) ma utilizzabili per progettazioni in deroga che, se approcciati con ottica prestazionale, permettono di disegnare efficaci soluzioni ad hoc, maggiormente compatibili con le esigenza di tutela proprie degli edifici storici.
A tal riguardo le linee guida inerenti la lettera Circolare oggetto di questo articolo, parlano chiaro “nel caso di protezione attiva automatica, per preservare l’edificio tutelato o i beni in esso contenuti , da danni derivanti dall’uso dell’acqua, o per limitare i danni dell’acqua sui beni tutelati, può essere preferibile l’impiego di impianti ad aerosol……“.
Perché i tecnici del MIBACT, in collaborazione con i VVF, hanno scelto esplicitamente di affidare la protezione dei beni tutelati ad un sistema automatico antincendio quale l’aerosol di Sali di Potassio? L’impianto ad estinguente di carbonato di Potassio è un sistema antincendio normato dalla UNI ISO 15779:2012 ed è accettato da tutti i comandi provinciali dei VVF. La sua caratteristica fondamentale è quella di essere un sistema antincendio non pressurizzato che non necessita quindi né di gruppi di pressurizzazione, né di bombole né tantomeno di tubazioni per la diffusione dell’estinguente. Queste caratteristiche lo rendono adatto ad essere installato in ambienti dove è pressoché impossibile posare tubazioni oppure avere la disponibilità di spazi da riservare a gruppi di pompaggio oppure alla posa di stock di bombole pressurizzate.
L’estinguente di carbonato di potassio è contenuto in forma solida all’interno di un erogatore circolare, le cui dimensioni contenute lo rendono idoneo all’integrazione in uno spazio tutelato dai Beni Culturali.
Il sistema automatico di spegnimento è gestito dall’impianto di rivelazione e spegnimento incendi a servizio dell’ambiente da proteggere. Una volta che l’impianto di rivelazione fumi rileva un incendio, attiva l’impianto di spegnimento ad aerosol. Il meccanismo di estinzione, innescato dalla centrale di rivelazione e spegnimento incendi, è attivato da un attuatore di tipo elettrico posto a contatto con l’agente solido estinguente, che innesca la reazione chimica che genera un prodotto gassoso, l’AEROSOL, che una volta fuoriuscito dall’erogatore, è in grado di condensare rapidamente in particelle estinguenti di dimensioni microscopiche. L’azione estinguente si esplica nell’inibizione della reazione a catena della combustione scatenata dall’incendio.
La società Green Safety produttrice di impianti di spegnimento automatici ad aerosol di Sali di Potassio, ha certificato i suoi sistemi secondo la normativa UNI ISO 15779:2012 presso un Laboratorio notificato a livello Europeo.
La società ha inoltre fatto testare dai laboratori del CiSTEC (Centro per la tutela dei beni Artistici), notificato presso il Ministero dei Beni Culturali Italiano, gli effetti del suo Aerosol estinguente su varie tipologie di carta (pergamena di pecora, carta Martini e carta Whatman). Il risultato di questi test hanno permesso alla Green Safety di ottenere una certificazione unica. Infatti questa certificazione dichiara i prodotti della Green Safety idonei per la protezione di archivi e biblioteche.
CONCLUSIONE
L’estinguente ad aerosol di carbonato di Potassio non si può più ritenersi una novità tecnologica ma, grazie alle sue caratteristiche, alla pubblicazione della normativa UNI ISO 15779 del 2012, alla Lettera Circolare del 15/03/2016 ed alla Certificazione CiSTEC ottenuta dalla Green Safety, un protagonista assoluto nel panorama dei sistemi automatici antincendio.